Riabilitazione penale

La riabilitazione penale è una procedura che consente, dopo un certo tempo, di cancellare completamente gli effetti di una condanna penale, a chi ha manifestato sicuri segni di ravvedimento.

La riabilitazione penale, secondo l’art.179 Codice Penale può essere concessa:

  • quando riferita ad una condanna per la quale sia già stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 163);
  • dopo almeno tre anni dal giorno in cui è terminata l’esecuzione della pena principale o comunque sia in altro modo estinta, ed il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
  • dopo otto anni nel caso di recidiva aggravata o reiterata (v. art. 99);
  • dopo dieci anni nel caso di delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. (n°102 e ss.). In questo caso il termine decorre dal momento in cui viene revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Richiesta di riabilitazione penale

L’istanza in carta semplice, firmata dall’interessato, deve essere rivolta al Tribunale di sorveglianza secondo il luogo di residenza dell’interessato.

L’interessato può farsi assistere da un avvocato di fiducia oppure verrà assegnato un avvocato d’ufficio per redigere la domanda utilizzando il fac-simile di istanza.

La procedura richiede fino a 9 mesi dal deposito dell’istanza.

Per velocizzare la procedura può essere utile allegare fotocopie delle sentenze o dei decreti penali e di documentazione comprovante il pagamento delle spese processuali e/o di mantenimento in carcere.

La procedura non comporta spese di giustizia.

Fonti e approfondimenti

Normativa

  • Art.178 Codice Penale
  • Art.181 Codice Penale
  • Art.179 Codice Penale
  • Art. 683 Codice di Procedura Penale
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