Remissione del debito

Il beneficio consiste nell’esenzione, annullamento dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto. La remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e su Cassa Ammende.

La remissione del debito è rivolta a condannati e internati, cioè persone sottoposte a misure di sicurezza detentive sia che si trovino in disagiate condizioni economiche sia che abbiano tenuto regolare condotta; viene rivolta anche alla persona che non è stata detenuta o internata sempre alle stesse condizioni.

Modalità di presentazione della domanda di remissione del debito

La richiesta di remissione del debito può essere presentata: dall’interessato, dai prossimi congiunti, dal Consiglio di disciplina dell’istituto dove è detenuto.

Se l’interessato è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta, mentre se l’interessato è in stato di libertà, la domanda deve essere presentata al Magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l’interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.

Per fare domanda ci si può fare aiutare dall’avvocato di fiducia oppure fatta la domanda verrà assegnato un avvocato di fiducia.

Eventualmente, qualora le condizioni economiche non permettano di pagare l’avvocato, si può presentare istanza di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.

La domanda può essere presentata fino a che non è conclusa la procedura per il recupero. La presentazione della stessa sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso.

Decisione sulla remissione del debito

La decisione sulla remissione del debito è presa dal Magistrato di sorveglianza dopo aver esaminato gli atti e sentito le parti (l’interessato e/o il suo avvocato e il Pubblico ministero) in udienza camerale.

Fonti e approfondimenti

Normativa

  • art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che ha sostituito l’art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”,
  • art. 106 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario”.
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