Quali sono le misure alternative?
Affidamento in prova
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta la misura alternativa più ampia perché consente alla persona di riprendere o di mantenere un tipo di vita ordinario, attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa o altra attività utile al proprio inserimento socio-familiare.
Le prescrizioni da rispettare riguardano principalmente il movimento limitato ad un determinato territorio, il rientro serale presso il domicilio con l’obbligo di trascorrere in casa la fascia oraria notturna (generalmente, ma può variare, dalle ore 22.00 alle ore 06.00), l’attivazione nei confronti della parte offesa e lo svolgimento di attività di giustizia riparativa.
Le prescrizioni possono essere modificate, durante l’esecuzione della misura, su richiesta del condannato, dal magistrato di sorveglianza. Lo stesso magistrato può, sempre su richiesta del condannato, concedere
delle temporanee autorizzazioni.
Vi è anche una tipologia di affidamento in prova definito affidamento “in casi particolari” regolamentato dall’art. 94 del DPR 309/90, relativo a chi per problemi di dipendenza patologica (tossicodipendenza, alcooldipendenza o ludopatia) è in cura presso un servizio specialistico.
Detenzione domiciliare
L’altra misura alternativa è la detenzione domiciliare, che si caratterizza invece per avere delle restrizioni maggiori rispetto all’affidamento. Per le proprie esigenze di vita quotidiana il detenuto domiciliare può lasciare l’abitazione per un lasso di tempo molto limitato (generalmente non più di due ore). Altre uscite vengono generalmente concesse, su richiesta del condannato al Magistrato di Sorveglianza, soltanto per motivi sanitari, di lavoro o di studio che vanno documentati. Sovente questa misura viene concessa d’ufficio dal Tribunale di Sorveglianza quando non ci sono le condizioni per concedere l’affidamento.
Estinzione della pena e pene pecuniarie
Oltre alle differenti restrizioni che caratterizzano affidamento in prova e detenzione domiciliare, occorre sottolineare che solo l’affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena ed ogni altro effetto penale, comprese le eventuali pene pecuniarie. La detenzione domiciliare, anche se scontata con buon esito, non “cancella” le eventuali pene pecuniarie che andranno dunque pagate.