Chi può accedere all’affidamento in prova al servizio sociale?

Vi possono accedere i detenuti quando raggiungono i termini stabiliti dalla legge (art. 47 L. 354/75 per affidamento ordinario e art. 94 DPR 309/90 per affidamento in casi particolari o terapeutico), oppure chi in stato di libertà riceve un ordine di esecuzione di condanna per una pena che non eccede i limiti di legge.

I detenuti inoltrano l’istanza al Tribunale di Sorveglianza (o al Magistrato di Sorveglianza per un’applicazione provvisoria della misura).

Coloro che per il tipo e l’entità della condanna possono fare istanza di affidamento dalla libertà, la inoltrano invece autonomamente oppure tramite il Legale o, se preferiscono, con l’aiuto dell’Ufficio di Esecuzione
penale esterna, al Pubblico Ministero, che sospende l’esecuzione della condanna e invia gli atti al Tribunale di Sorveglianza, organo che successivamente deciderà sull’applicazione della misura, in seguito ad un’istruttoria che
comprende un’indagine socio familiare e lavorativa svolta dall’UEPE e l’acquisizione di ulteriori elementi da parte delle Forze dell’Ordine.

All’istanza di affidamento ordinario va allegata la documentazione utile ad attestare l’esistenza di un domicilio, di un’attività lavorativa o di integrazione sociale, e la volontà di attivarsi nei confronti della parte
lesa o della collettività in attività di riparazione sociale.

L’istanza di affidamento terapeutico va corredata della documentazione che attesta lo stato di dipendenza e l’esistenza di un programma terapeutico in corso, redatto dal Ser.d che ne certifica l’idoneità, che può essere di tipo ambulatoriale o comunitario.

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